ARTICOLO 1 1.
Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa dei bilanci della Regione per l' anno 1997 e per gli anni 1997 - 1999, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse Tabella A e B.
ARTICOLO 2 1.
Le somme stanziate per l' acquisizione di beni e servizi, nonchè quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta da parte dell' Amministrazione regionale, qualora non impegnate nell' esercizio 1997, sono mantenute in bilancio quali residui nell' anno finanziario successivo, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell' esercizio stesso.
ARTICOLO 3 1.
Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre 1997 in conto dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dei Lavori Pubblici permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per l' anno 1998, per un ulteriore anno oltre i termini previsti dall'
articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11
:
08002
08004
08025
08029
08031
08035/ 03
08035/ 12 08035/ 17
08035/ 18 08042
08042/ 04 08042/ 05
08056
08059
08059/ 01
08059/ 03
08065/ 01
08069/ 03
08091
08092
08093
08094
08098
08105
08106
08109
08111
08115/ 03
08171
08178
08182
08210
08215
08215/ 01
08215/ 06
08236
08237
08261
08272
ARTICOLO 4 1.
Nel bilancio dell' Azienda delle Foreste demaniali della Regione Sarda per l' anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni: (Denominazione in sintesi)
(importi in milioni)
SPESA
In diminuzione
Cap 283
Acquisto e/ o costruzione di immobili civili e relative pertinenze
lire 2.000
In aumento
Cap. 285
Costruzione opere destinate ad attività turistico - ricreative
lire 2.000
2.
Le disponibilità sussistenti in conto capitale del capitolo 240 alla chiusura dell' esercizio 1997, possono essere impegnate entro il 31 dicembre 1998.
ARTICOLO 5 1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 6 dicembre 1997