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LEGGE REGIONALE n° 25 del 2 ottobre 1997
Spese per l' organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù nazionali 1997.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 30 del 4 ottobre 1997

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Spese per l' organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù nazionali 1997
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' anno 1997, un contributo in misura non superiore a lire 2.000.000.000 a favore del Comitato organizzatore dei Giochi della gioventù nazionali 1997, per l' organizzazione in Sardegna dei giochi stessi e delle relative manifestazioni collaterali (cap. 11135).

    2.  Ai fini della determinazione del contributo il Comitato è tenuto a presentare un rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO 2 Norma finanziaria ARTICOLO 3 Urgenza
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 2 ottobre 1997Palomba

Note di vigenza

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