Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


LEGGE REGIONALE n° 36 del 6 settembre 1996
Finanziamenti delle campagne antincendi ai Comuni e agli enti locali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 29 del 16 settembre 1996

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Gli enti locali possono assumere impegni e adottare pagamenti fino al 31 dicembre 1996 sui fondi, ad essi accreditati, a carico del capitolo 05043- 02 - Stato di previsione della spesa dell' Assessorato della difesa dell' ambiente - del bilancio della Regione per il 1995.

    2.  Sono fatti salvi gli impegni assunti, negli anni successivi a quello di accreditamento, dagli enti locali sui fondi ad essi accreditati, fino al 1994, a carico del capitolo 05041 - Stato di previsione della spesa dell' Assessorato della difesa dell' ambiente - dei bilanci della Regione. I fondi devono essere stati utilizzati per l' attuazione delle campagne antincendi ai sensi della legge regionale 18 maggio 1982, n. 11 .

    3.  E' fatto salvo l' utilizzo dei fondi indicati nel comma 2 mediante l' accreditamento a favore delle compagnie barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunità Montane a condizione che:
    • a)tali fondi siano stati utilizzati esclusivamente per l' attuazione delle campagne antincendio;
    • b)l' utilizzo di tali fondi sia rendicontato da parte delle compagnie barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunità Montane;
    • c)esistessero motivazioni che non consentivano agli enti locali di provvedere direttamente all' attuazione delle campagne antincendio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 6 settembre 1996 Palomba

Note di vigenza

Creative Commons License 2026 Regione Autonoma della Sardegna