ARTICOLO 1 1.
Gli enti locali possono assumere impegni e adottare pagamenti fino al 31 dicembre 1996 sui fondi, ad essi accreditati, a carico del capitolo 05043- 02 - Stato di previsione della spesa dell' Assessorato della difesa dell' ambiente - del bilancio della Regione per il 1995.
2.
Sono fatti salvi gli impegni assunti, negli anni successivi a quello di accreditamento, dagli enti locali sui fondi ad essi accreditati, fino al 1994, a carico del capitolo 05041 - Stato di previsione della spesa dell' Assessorato della difesa dell' ambiente - dei bilanci della Regione. I fondi devono essere stati utilizzati per l' attuazione delle campagne antincendi ai sensi della
legge regionale 18 maggio 1982, n. 11
.
3.
E' fatto salvo l' utilizzo dei fondi indicati nel
comma 2
mediante l' accreditamento a favore delle compagnie barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunità Montane a condizione che:
- a)tali fondi siano stati utilizzati esclusivamente per l' attuazione delle campagne antincendio;
- b)l' utilizzo di tali fondi sia rendicontato da parte delle compagnie barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunità Montane;
- c)esistessero motivazioni che non consentivano agli enti locali di provvedere direttamente all' attuazione delle campagne antincendio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 6 settembre 1996 Palomba