ARTICOLO 1 1.
Nello stato di previsione dell' entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1993, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle A e B.
ARTICOLO 2 1.
Le modalità di utilizzo dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 08028, introdotte dall'
articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29
, concernente: "Norme in materia di lavori pubblici", sono estese allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 03013.
ARTICOLO 3 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 25 settembre 1993Cabras