CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA ARTICOLO 1 Piano zone interne 1.
E' autorizzata, nell' anno finanziario 1991, l' ulteriore spesa di lire 10.400.000.000 per incrementare il fondo per l' attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39
, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285).
2.
Detta somma è destinata ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'
articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5
(promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
ARTICOLO 2 Fondo trasformazione passività cooperative agricole 1.
Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'
articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14
e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato per l' anno finanziario 1991, della somma di lire 17.000.000.000 (cap. 06223).
ARTICOLO 3 Interventi programmati in agricoltura ARTICOLO 4 Prestiti quinquennali ad aziende danneggiate da calamità naturali ARTICOLO 5 Provvidenze per la distillazione agevolata e per le cantone sociali 1.
Nell'
articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13
, è aggiunto il seguente comma: "
«2.
Con lo stanziamento di cui al precedente comma, l' intervento ivi previsto è esteso alla distillazione dei vini rossi prodotti dalle Cantine sociali nella campagna 1990/ 1991 ed aventi alto tenore di piombo, il prezzo d' acquisto del prodotto da distillare è pari a quello medio realizzato nella corrispondente annata, attestato dalla documentazione amministrativo - contabile della cantine, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto
»
".
3.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine sociali cooperative che abbiano registrato, a seguito delle avversità atmosferiche del 1991, una riduzione dei conferimenti non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli riferiti all' ultimo triennio, un contributo determinato con criteri di proporzionalità e comunque non superiore al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nello stesso triennio. Il relativo onere farà carico alle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura che a tal fine è incrementato di lire 4.500.000.000 (cap. 06120).
4.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai termini dell'
articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1
, alle cantine sociali contributi straordinari sino all' importo di lire 1.000.000.000 necessari per far fronte alle passività contratte a causa dell' insufficienza dei conferimenti avvenuti negli anni 1990 e 1991 e per favorire l' adeguamento strutturale ed organizzato diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06233).
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE ARTICOLO 6 Interventi vari 1.
Per la realizzazione del complesso integrato delle opere nella zona termale di Fordongianus è autorizzato, nell' anno finanziario 1991, lo stanziamento di lire 4.930.000.000 (cap. 08301-01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268
, per essere attribuito, con la destinazione di cui al comma precedente, al titolo di spesa 9.3.2/ I del programma di intervento per l' anno 1985.
2.
Ad integrazione dello stanziamento autorizzato con l'
articolo 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13
, è disposta, nell' anno 1991, l' ulteriore spesa di lire 1.300.000.000 (cap. 09052) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d' intervento per l' anno 1985 di cui alla
legge 24 giugno 1974, n. 268
, da erogare agli enti locali per il reperimento e l' attrezzatura di aree da destinare all' insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in aggiornamenti delle aree di sviluppo industriale dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268
, per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.03/ I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
5.
L' autorizzazione di spesa di lire 25.200.000.000, disposta nell' anno 1991 per l' attuazione del quinto programma triennale 1988- 1989- 1990 di opere pubbliche di cui al
capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
(cap. 08015), è differita all' anno finanziario 1994.
6.
Per l' attuazione degli interventi per lo sviluppo urbano di cui al paragrafo 3.7 del programma di intervento 1988-1989-1990 di cui alla
legge 24 giugno 1974, n. 268
, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991 è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2 della stessa legge n. 268 del 1974
per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/ I del citato programma (cap. 03034- 01).
7.
E' autorizzata per l' anno 1991 la spesa di lire 5.000.000.000 per la realizzazione, attraverso lotti funzionali, del progetto integrato di servizi dell' area di Cagliari "Piano Margarise" (cap. 03034- 01); lo stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268
ad integrazione dello stanziamento attribuito al
terzo comma
del titolo di spesa 11.3.07/ I del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna per gli anni 1988- 1989- 1990 approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
8.
Per l' attuazione degli interventi concernenti strutture di supporto alla pesca di cui al paragrafo 1.8. del programma di intervento 1982-1984 di cui alla
legge 24 giugno 1974, n. 268
, approvato dal CIPE l' 8 giugno 1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2 della stessa legge 268/74
per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.8/ I del citato programma (cap. 03034- 01).
9.
Per l' attuazione degli interventi per lo sviluppo turistico di cui al paragrafo 3.1 lett. c) - porti turistici - del programma di intervento 1986- 1987 di cui alla
legge 24 giugno 1974, n. 268
, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2 della stessa legge 268/74
per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.01/ I del citato programma (cap. 03034- 01).
10.
Per il completamento del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas, l' autorizzazione di spesa di cui alla
legge regionale 4 luglio 1990, n. 17
, è incrementata, per l' anno finanziario 1991, di lire 6.000.000.000 (capº 05111- 03).
ARTICOLO 7 Palazzo Consiglio regionale 1.
Per l' affidamento dei lavori di realizzazione dei parcheggi e recupero abitativo e del terziario nelle vie Cavour, Lepanto, Pisani e Porcile in Cagliari - al fine di consentire, con la denominazione dei vecchi locali resi liberi da cose e persone, l' immediata disponibilità delle aree all' uopo necessarie e l' urgente cantierabilità dei lavori medesimi indispensabili per la completa agibilità del nuovo palazzo del Consiglio regionale - è autorizzato il ricorso alla trattativa privata da assentire al miglior offerente che dovrà essere individuato, per garantire univoche responsabilità costruttive, fra le imprese già facenti parte dell' associazione temporanea esecutrice della nuova sede dell' organo legislativo della Regione.
2.
Il prezzo del contratto derivante dalla trattativa di cui al comma precedente dovrà essere convenuto a corpo, chiavi in mano e onnicomprensivo anche delle spese ed oneri necessari per la sistemazione temporanea, per tutto il periodo contrattualmente previsto per l' esecuzione dei lavori sino al collaudo, delle famiglie abitanti nei locali che riguardano la demolizione oggetto della nuova opera, in alloggi idonei che verranno concessi in locazione, rimanendo esclusivamente a carico delle famiglie locatarie il canone stabilito ai sensi della
legge regionale 6 aprile 1989, n. 13
per gli alloggi di edilizia economica e popolare.
ARTICOLO 8
Programmi di opere pubbliche di cui al
Capo I della LR 45/1976
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA; TURISMO E ARTIGIANATO ARTICOLO 9 Contributi in conto occupazione alle imprese industriali 2.
Tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, secondo comma, delle
legge 24 giugno 1974, n. 268
, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/ I del Programma d' intervento 1988/ 1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
ARTICOLO 10 Servizi fornitura acqua e trattamento reflui industriali 1.
L' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' anno finanziario 1991, ad erogare un contributo straordinario nella misura massima di lire 3.300.000.000 a favore del Consorzio industriale di Tortolì - Arbatax, a fronte delle passività riscontrate e documentate, per la fornitura dei servizi di erogazione dell' acqua e del trattamento dei reflui industriali negli anni 1990 e 1991 (cap. 09027).
ARTICOLO 11 Opere turistiche 1.
L' assegnazione di lire 8.523.000.000, disposta a favore della Regione sul fondo per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turistica di cui alla
legge 17 maggio 1983, n. 217
, è utilizzata per la realizzazione di opere di particolare interesse turistico à termini dell'
articolo 79, primoe secondo comma,
della legge regionale 4 giugno 1988, nº 11
(cap. 07003- 03).
ARTICOLO 12 Contributi agli artigiani ARTICOLO 13 Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA ARTICOLO 14 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 41.
Al fine di assicurare la continuità dei servizi per l' anno 1992, possono essere prorogate le convenzioni in corso di esecuzione con società che dimostrino di aver avviato il procedimento di trasformazione in società cooperative, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
e purchè titolari di convenzione alla data del 31 dicembre 1991.
2.
Per l' anno 1991, in deroga a quanto stabilito dall'
articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
, l' apertura e la gestione di strutture socio - assistenziali destinate a servizi residenziali e semi - residenziali non è subordinata al rilascio di una apposita dichiarazione da parte dell' Assessorato regionale competente.
3.
Per l' anno 1992, in deroga a quanto disposto dall'
articolo 42, secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
, le convenzioni possono essere stipulate anche con le fondazioni, associazioni e cooperative per le quali non sia ancora perfezionato il procedimento di iscrizione all' Albo regionale, purchè esse dimostrino l' avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato.
4.
Per l' anno 1992 le Associazioni di volontariato che abbiano chiesto l' inserimento nell' Albo regionale del volontariato organizzato, previsto dal
secondo comma dell' articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
, possono stipulare rapporti di collaborazione con gli enti locali, anche se non hanno ottenuto l' inserimento nel predetto Albo, purchè dimostrino l' avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge, attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato.
ARTICOLO 15 [abrogato]
[1]
Prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialistica 1.
Ad integrazione di quanto disposto dall'
articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26
, le prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialista non ottenibili tempestivamente o in forma adeguata presso le strutture pubbliche e convenzionate del territorio nazionale possono essere fruite in forma di assistenza indiretta, con rimborso della spesa sanitaria a carico della Regione.
2.
Le prestazioni di cui al comma precedente sono individuate annualmente, per branca specialistica, con decreto dell' Assessore regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'
articolo 15 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26
, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale. Con lo stesso decreto sono stabilite le misure massime del rimborso.
4.
Nelle more dell' emanazione del decreto di cui al
precedente secondo comma
continuano a trovare applicazione le previsioni della deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 1991, n. 39/ 87.
5.
La copertura degli oneri, valutati in annue lire 1.000.000.000 viene assicurata dalle Unità sanitarie locali con l' utilizzo delle somme assegnate dalla regione - a valere sul proprio bilancio - ad integrazione del Fondo Sanitario nazionale (capº 12133- 02).
ARTICOLO 16 Prestazioni socio - sanitarie 1.
Le Unità sanitarie locali assicurano, con oneri posti a carico della Regione, la fruizione, nell' ambito del territorio nazionale, di prestazioni connesse con particolari condizioni patologiche di rilevanza socio - sanitaria, per le quali non è prevista altra forma di rimborso ai sensi della
legge regionale 23 luglio 1991, n. 26
.
2.
Le prestazioni sono individuate annualmente, per tipologia, con decreto dell' Assessore regionale dell' igiene, sanità e dell' assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, Con lo stesso decreto è stabilita la misura massima del rimborso erogabile.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 1991.
4.
La copertura degli oneri, valutati in annue lire 350.000.000 viene assicurata dalle Unità sanitarie locali con l' utilizzo delle somme assegnate dalla regione - a valere sul proprio bilancio - ad integrazione del Fondo Sanitario Nazionale (capº 12133- 02).
ARTICOLO 17 [abrogato]
[2]
Prestazioni sanitarie protesiche straordinarie 1.
Le Unità sanitarie locali della Sardegna, in adesione a specifiche direttive regionali, possono autorizzare, a favore dei soggetti aventi diritto ai sensi delle vigenti norme, forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore - tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso ma comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni non altrimenti perseguibili.
2.
Parimenti le Unità Sanitarie Locali della Sardegna, in adesione a specifiche direttive regionali, possono erogare gratuitamente materiale di medicazione a cittadini affetti da particolari forme morbose.
3.
Agli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo - valutati in lire 800.000.000 annue le Unità sanitarie locali fanno fronte mediante l' utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (cap. 12133- 02).
ARTICOLO 17 [sostituzione]
[3]
Prestazioni sanitarie integrative straordinarie1.
Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare, a favore degli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione, l' erogazione di:- a)forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, che abbiano finalità funzionali e relazionali non altrimenti perseguibili;
- a bis)[sostituzione]ortognatodontici per gravi malformazioni maxillo-facciali e prestazioni medico-strumentali specialistiche connesse alla loro applicazione ed ai relativi, indispensabili controlli periodici;
[4]
- b)materiale di medicazione agli affetti da particolari forme morbose;
- c)[sostituzione]medicinali posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti da concedere secondo specifiche direttive regionali agli affetti da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e comunque indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente.
[5]
2.
Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare la fornitura di particolari e specifici prodotti dietetici non compresi tra le prestazioni sanitarie integrative erogate dal SSN, a favore degli affetti da patologie croniche, per le quali la prescrizione di tali prodotti risulti indispensabile ai fini terapeutici e/ o nutrizionali. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano la fornitura di tali prodotti deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3.
2 bis.[sostituzione]
Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare inoltre l'erogazione gratuita di prodotti farmaceutici necessari ai soggetti affetti da sindrome di Alzheimer che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito imponibile complessivo inferiore al lire 20.000.000, incrementato fino a lire 26.000.000 in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano l'erogazione di cui sopra deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3.
[6]
3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale sono individuati: - a)
le protesi, i presidi e gli ausili di cui al
comma 1, lett a)
;
- b)
le forme morbose di cui al
comma 1, lett b)
;
- c)
le patologie croniche di cui al
comma 2
;
- d)
le strutture specialistiche pubbliche di riferimento per l' accertamento delle patologie
[sostituzione] di cui ai commi 2 e 2 bis
[7]
di cui al
comma 2
.
4.
Agli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo - valutati in lire 1.300.000.000 annue - le Unità sanitarie Locali fanno fronte mediante l' utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (Cap. 121333/02).
ARTICOLO 18 Contributo straordinario alla Unità Sanitaria Locale n. 21 di Cagliari 1.
E' autorizzata per l' anno 1991 la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 alla Unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari per la ristrutturazione dei locali del CMAS (lire 1.000.000.000) e del Centro di riferimento regionale AIDS (lire 500.000.000) (cap. 12062- 01).
ARTICOLO 19 Assistenza economico - sociale agli infermi di mente ed ai minorati psichici 1.
Per l' erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, à termini dell'
articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44
, è autorizzata, in conto degli anni decorsi, la spesa di lire 30.000.000.000 (cap. 12001-08).
CAPO V DISPOSIZIONI DIVERSE ARTICOLO 20 Programma di formazione professionale ARTICOLO 21 Programma operativo Sardegna - POP. ARTICOLO 22 Pesca ARTICOLO 23 Residui di stanziamento 1.[abrogazione]
Le somme stanziate per spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, nonchè le somme stanziate per la concessione di concorsi pluriennali negli interessi, qualora non impegnate alla chiusura dell' esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nell' anno finanziario successivo a quello di iscrizione.
[8]
ARTICOLO 24 Fondi regionali a gestione speciale ARTICOLO 25 Interventi per la pubblica istruzione e la cultura 1.
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.150.000.000 per l' erogazione di contributi annui di:
- lire 750.000.000 all' Università degli studi di Cagliari per il nuovo corso di laurea in ingegneria gestionale di Nuoro (cap. 11089- 03);
- lire 1.500.000.000 all' Università degli studi di Sassari, da ripartire in parti uguali, per i nuovi corsi di laurea in Scienze ambientali e Scienze forestali di Nuoro (cap. 11089-03);
- lire 900.000.000 alla AILUN (libera università nuorese), a sostegno dell' attività istituzionale (cap. 11079- 02).
3.
E' altresì autorizzata per l' anno 1991 la concessione all' Università degli studi di Cagliari di un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per la realizzazione o l' acquisto di locali da destinare al corso di laurea in psicologia (capº 11068).
4.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Ente per le scuole materne per la Sardegna un finanziamento di lire 1.100.000.000 per l' attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione delle scuole di proprietà regionale (cap. 11028).
ARTICOLO 26 Modifica alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 311.
All'
articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31
, è aggiunto il seguente quinto comma:
«"5. Dalla perimetrazione provvisoria di cui all' allegato »
«" A"»
«scheda n. 9 inerente l' area del parco naturale del Sulcis, e dai conseguenti vincoli e divieti di cui all' articolo 26 della presente legge, è esclusa l' area denominata »
«" Valle del Rio Palaceris"»
«, in comune di Pula, meglio individuata nella planimetria allegata alla presente legge al fine di destinarla alla realizzazione del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna"»
.
ARTICOLO 27 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 321.
Il
terzo comma dell' articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
, sostituito dal
terzo comma dell' articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1
, è così modificato: "
«3.
Il personale degli uffici di Gabinetto deve essere scelto fra i funzionari e gli impiegati di ruolo, anche speciale ad esaurimento, dell' Amministrazione regionale. Può , inoltre, essere scelto tra il personale dei ruoli organici degli enti strumentali della Regione, degli enti locali territoriali e dei loro consorzi, degli enti pubblici sottoposti a controllo della Regione, da comandarsi o distaccarsi ai sensi dell'
articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
presso l' Amministrazione regionale per la durata dell' incarico presso gli uffici di Gabinetto
»
".
ARTICOLO 28 Copertura finanziaria 1.
Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Capitolo 12301 -
Imposta di fabbricazione (
legge 3 giugno 1960, nº 529
e
art. 37, DPR 22 maggio 1975, n. 480
)
L. 37.000.000.000
Capitolo 21104
- Quota del fondo nazionale per l' artigianato destinata alla Regione per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all' artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane (
DL) 31 luglio 1987, n. 318
, convertito, con modificazioni, in
legge 3 ottobre 1987, n. 399
) Rif. cap. spesa 07028-01
L. 2.130.000.000
Capitolo 23222
- Quota assegnata alla Regione dei finanziamenti aggiuntivi dello Stato per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turistica (
legge 17 maggio 1983, n. 217
) Rif. cap. spesa 07003- 03
L. 8.523.000.000
Capitolo 34001 - Entrate eventuali e varie
L. 25.000.000
Capitolo 71001
- (Denominazione variata) - Quota presunta dell' avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1990
L. 31.067.000.000
SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017
- Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (
art. 30, LR 5 maggio - 1983, n. 11
,
art. 3 della LR 30 aprile 1991, n. 13
e
art. 51, LR 30 aprile 1991, n. 14
)
L. 26.939.000.000
mediante riduzione di lire 16.939.000.000 della voce 4 e di lire 10.000.000.000 della voce 5.
Capitolo 03121
Quote di interessi delle rate di ammortamento ed interessi di preammortamento dei mutui contratti per l' aumento delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (
art. 27, LR 10 giugno 1974, n. 12
,
LR 10 aprile 1978, n. 28
,
LR 28 febbraio 1981, nº 12
,
LR 29 settembre 1982, n. 24
,
LR 17 luglio 1987, n. 31
e
art. 28, LR 30 aprile 1991, n. 13
) (spesa obbligatoria)
L. 12.000.000.000
Capitolo 03145
- Spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l' integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (
artº 1, LR 30 aprile 1991, n. 13
) (spesa obbligatoria)
L. 2.071.000.000
05 - DIFESA DELL' AMBIENTE
Capitolo 05086 -
- Indennità giornaliera per la sospensione dell' attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali (
art. 6, LR 22 luglio 1991, n. 25
e
art. 22
della presente legge
L. 1.000.000.000
06 - AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Capitolo 06095
- Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (
art. 12, LR 15 marzo 1956, nº 9
,
art. 3, LR 21 aprile 1961, n. 8
,
art. 48, LR 31 maggio 1984, n. 26
,
art. 24, LR 30 aprile 1991, n. 13
e
art. 3 lett. i)
della presente legge
L. 4.000.000.000
Capitolo 06121- 01
Concorso della Regione nel pagamento degli interessi per la proroga dei prestiti o mutui agevolati concessi alle industrie di trasformazione, cooperative e non, dei prodotti vitivinicoli e oleari danneggiati dalle calamità naturali di cui all'
articolo 8 della LR 29 settembre 1982, n. 24
integrata dall'
articolo 14 della LR 12 novembre 1982, n. 38
(
art. 24, quinto comma, LR 30 aprile 1991, n. 13
e
art. 4
della presente legge)
L. 10.000.000.000
Capitolo 06150- 01 -
Spese per promuovere l' incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistente nell' acquisizione di beni e nell' esecuzione di opere di natura immobiliare (
Leggi 6 luglio 1912, nº 832
,
29 luglio 1929, n. 1366
,
27 novembre 1956, nº 1367
,
LR 14 dicembre 1976, n. 67
,
artt. 8 e 17,
Legge 27 dicembre 1977, n. 984
,
art. 13, LR 12 novembre 1982, n. 38
,
art. 28, LR 28 maggio 1985, n. 12
,
artº 24, LR 30 aprile 1991, n. 13
e
art. 3, lett. e)
della presente legge
L. 500.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08015
- Finanziamenti annui ai Comuni e alle Province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l' ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse (
art. 1, LR 6 settembre 1976, n. 45
,
artt. 12e 13,
LR 7 maggio 1981, n. 14
,
art. 24, LR 12 novembre 1982, n. 38
,
arttº 4e 5,
LR 31 maggio 1984, n. 26
,
art. 4, LR 28 maggio 1985, n. 12
,
art. 4, LR 27 giugno 1986, n. 44
,
artt. 5e 6,
LR 24 febbraio 1987, n. 6
,
artt. 5 e 6,
LR 4 giugno 1988, n. 11
,
art. 117, primo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18
,
artt. 4, secondo comma5,
LR 22 gennaio 1990, n. 1
,
art. 8, primo comma, della LR 30 aprile 1991, n. 13
, e
art. 6 quinto comma
, della presente legge
L. 25.200.000.000
Capitolo 08015- 02
Finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l' ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse - triennio 1991-1993 (
art. 1, LR 6 settembre 1976, n. 45
,
art. 4, LR 31 maggio 1984, n. 26
,
art. 7, LR 30 aprile 1991, n. 13
e
art. 8
della presente legge)
L. 6.728.000.000
SPESA
IN AUMENTO
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03034- 01
Versamento alla contabilità speciale di cui alla
legge 24 giugno 1974, n. 268
, a titolo aggiuntivo, per finanziamenti di progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali (
art. 17, LR 28 maggio 1985, n. 12
e
art. 6, commi sesto
,
settimo
,
ottavo
e
nono
della presente legge)
lire 10.500.000.000
05 - DIFESA DELL' AMBIENTE
Capitolo 05111- 03 -
Spese per la realizzazione di un canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas (
LR 4 luglio 1990, n. 17
e
art. 6, decimo comma
, della presente legge
L. 6.000.000.000
06 - AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE
Capitolo 06026 -
Contributi per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse (
art. 1, LR 13 luglio 1962, n. 9
sostituito con l'
art. 1, LR 17 novembre 1977, n. 42
,
art. 24, LR 30 aprile 1991, n. 13
e
art. 3, lettera d)
, della presente legge)
L. 5.000.000.000
Capitolo 06120
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (
art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3
,
art. 20 LR 10 giugno 1974, n. 12
,
LR 10 aprile 1978, n. 28
,
LR 28 febbraio 1981, n. 12
,
LR 29 settembre 1982, n. 24
,
art. 17, LR 29 dicembre 1983, n. 31
,
LR 7 giugno 1984, n. 29
,
LR 23 gennaio 1976, n. 18
,
LR 17 novembre 1986, n. 61
,
LR 17 luglio 1987, n. 31
,
artt. 1,2e 7,
LR 20 marzo 1989, n. 11
,
art. 28 della LR 30 aprile 1991, n. 13
, e
art. 5, secondo
e
terzo comma
della presente legge)
L. 5.000.000.000
Capitolo 06223
Somma da versare al fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (
art. 20, LR 7 maggio 1981, n. 14
,
art. 4, LR 12 novembre 1982, n. 38
,
art. 32, LR 28 maggio 1985, n. 12
,
art. 57, LR 27 giugno 1986, n. 44
,
artº 42, LR 24 febbraio 1987, n. 6
,
art. 10, LR 13 dicembre 1988, n. 44
,
art. 28, quarto comma, LR 30 maggio 1989, n. 18
e
art. 2
della presente legge)
L. 17.000.000.000
Capitolo 06233
(Denominazione variata) - Contributo straordinario alle Cantine sociali per passività derivanti dall' insufficienza dei conferimenti e per l' adeguamento strutturale e organizzativo (
art. 42, LR 4 giugno 1988, n. 11
e
art. 5, quarto comma
, della presente legge)
L. 1.000.000.000
Capitolo 06285 -
Somme da versarsi al fondo per l' attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale
LR 10 dicembre 1973, n. 39
e successive modificazioni ed integrazioni,
art. 59, LR 31 maggio 1984, n. 26
,
art. 1, LR 30 dicembre 1985, n. 37
,
artt. 22 e 55,
LR 30 maggio 1989, nº 18
,
art. 22, LR 22 gennaio 1990, n. 43
,
art. 18, LR 18 gennaio 1991, n. 4
,
art. 27, LR 30 aprile 1991, nº 13
e
art. 1
della presente legge)
L. 10.400.000.000
07 - TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Capitolo 07003-03 -
AS - Contributi alle Province ed ai Comuni, per il completamento, ristrutturazione ed ampliamento di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (
Legge 17 maggio 1983, n. 217
,
LR 21 marzo 1957, n. 7
e successive modificazioni ed integrazioni,
art. 79, LR 4 giugno 1988, n. 11
,
art. 26, LR 22 gennaio 1990, n. 1
e
art. 11
della presente legge) Rif. capº entrata 23222
L. 8.523.000.000
Capitolo 07028- 01 -
AS - Progetti regionali di sviluppo nell' ambito dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno: contributi in conto capitale per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di locali necessari alle aziende artigiane, ivi comprese le aree occorrenti e per l' acquisto di macchinari ed attrezzature (
artt. 5, 8,10 e 44,
LR 21 luglio 1976, n. 40
,
legge 1° dicembre 1983, n. 651
, deliberazione CIPE 10 luglio 1985,
legge 1° marzo 1986, n. 64
,
arttº 85 e 88,
LR 4 giugno 1988, n. 11
,
art. 11, LR 26 gennaio 1989, n. 5
e
art. 12
della presente legge) Rif. cap. entrata 21104
L. 2.130.000.000
Capitolo 07037 -
Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane che assumono apprendisti o giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (
artt. 17e 18,
LR 7 giugno 1984, n. 28
,
art. 48, LR 24 ottobre 1988, nº 33
,
art. 4, LR 29 dicembre 1988, n. 47
,
arttº 59,60, 61 e 62,
LR 30 maggio 1989, n. 18
,
art. 34, LR 22 gennaio 1990, n. 1
,
art. 43, LR 30 aprile 1991, n. 13
e
art. 13
della presente legge)
L. 15.000.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08029 - 03 -
Spese per l' attuazione di un programma di opere pubbliche finalizzate al loro completamento funzionale (
art. 9 della LR 30 aprile 1991, n. 13
, e
artº 6, terzo comma
, della presente legge)
L. 12.000.000.000
Capitolo 08112 -
Fondo regionale per l' edilizia abitativa
LR 30 dicembre 1985, n. 32
,
art. 24, LR 24 febbraio 1987, n. 6
,
art. 27, LR 4 giugno 1988, n. 11
,
art. 117, primo comma, LR 30 maggio 1989, n. 18
,
art. 4, secondo comma, LR 22 gennaio 1990, n. 1
,
art. 22 della LR 30 aprile 1991, n. 13
, e
art. 6, quarto comma
, della presente legge).
L. 5.200.000.000
Capitolo 08301- 01
(Nuova istituzione) Cat. prog. 19 FR 2.1.2.1.0.3.10.13 (03.02) - Programma integrato mediterraneo: spese per la realizzazione del complesso integrato di opere nella zona termale di Fordongianus - quota regionale (
Regolamento CEE n. 2088/ 85 del 23 luglio 1985,
DPCM 1° febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986,
art. 55, LR 30 maggio 1989, n. 18
e
art. 6, primo comma
, della presente legge)
L. 4.930.000.000
09 INDUSTRIA
Capitolo 09027 -
(Denominazione variata) - 2.1.1.5.8. 2.10.28 (02.02) - Contributo straordinario al Consorzio industriale di Tortolì - Arbatax per il ripiano delle passività riscontrate nella fornitura dei servizi di erogazione dell' acqua e del trattamento dei reflui industriali negli anni 1990 e 1991 (
art. 10
della presente legge)
L. 3.300.000.000
Capitolo 09047
(Nuova istituzione) 2.1.2.4.3.3.10.28 (02.02) - Versamento alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2, secondo comma, della Legge 24 giugno 1974, n. 268
, degli stanziamenti aggiuntivi della regione per la concessione di provvidenze alle imprese industriali (
art. 9
della presente legge) L. 15.000.000.000
Capitolo 09052
Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed all' attrezzatura di aree da destinare all' insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (
art. 16, LR 31 maggio 1984, n. 26
,
art. 1, quartoe quinto comma,
LR 29 dicembre 1988, n. 47
,
art. 14, LR 22 gennaio 1990, n. 1
,
art. 18, LR 28 settembre 1990, n. 43
e
art. 6, secondo comma
della presente legge
L. 1.300.000.000
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10001 -
Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (
art. 1, LR 26 gennaio 1976, n. 3
,
LR 1° giugno 1979, n. 47
,
LR 13 giugno 1989, n. 42
,
art. 50, LR 22 gennaio 1990, n. 1
,
art. 4, LR 28 settembre 1990, nº 43
,
art. 61, LR 30 aprile 1991, n. 13
e
art. 20
della presente legge)
L. 3.500.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, SPETTACOLO E SPORT
Capitolo 11028
Contributo all' ente scuole materne per la Sardegna per l' attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli immobili di proprietà regionale (
art. 29, LR 31 dicembre 1984, n. 36
,
artº 74, quarto comma, LR 30 maggio 1989, n. 18artº 54, LR 22 gennaio 1990, n. 1
e
art. 25, quarto comma
, della presente legge)
L. 1.100.000.000
Capitolo 11068 -
(Denominazione variata) - Contributi straordinari alle Università degli studi di Cagliari per l' acquisto e riattamento di immobili da destinare alle attività didattiche delle facoltà giuridico economiche e di psicologia e di Sassari per il completamento delle facoltà di Magistero e l' acquisizione, utilizzazione e riattamento di strutture didattiche da destinare alle facoltà giuridico economiche e di psicologia (
art. 78, quarto comma, della LR 30 aprile 1991, nº 13
e
art. 25, terzo comma
della presente legge)
L. 2.000.000.000
Capitolo 11070 -
Contributo annuo alle Università di Cagliari per il potenziamento delle attività e miglioramento delle attrezzature della facoltà di scienze politiche
LR 4 febbraio 1965, n. 2
,
art. 1, LR 17 novembre 1986, n. 63
e
art. 25, secondo comma
, della presente legge)
L. 600.000.000
Capitolo 11079- 02 -
Contributo all' Associazione per l' istituzione della libera Università nuorese per l' avvio delle attività formative (
art. 97, LR 30 maggio 1989, n. 18
e
artº 25, primo comma
, della presente legge)
L. 900.000.000
Capitolo 11089 - 03 -
(NI) - 1.1.1.5.8.2.06.06. (05.04) 03 - Contributi alle Università degli studi di Cagliari e di Sassari da destinare alle facoltà di ingegneria gestionale, di scienze ambientali e scienze forestali di Nuoro (
art. 25, primo comma
, della presente legge)
L. 2.250.000.000
Capitolo 11099 -
Finanziamento per l' attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio culturali (
art. 60, LR 22 gennaio 1990, n. 1
,
art. 81 della LR 30 aprile 1991, n. 13
e
art. 25, quinto comma
della presente legge)
L. 500.000.000
Capitolo 11102- 03 -
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (
LR 21 giugno 1950, n. 17
,
art. 76, LR 30 maggio 1988, n. 18
,
artº 56, LR 22 gennaio 1990, n. 1artt. 15 e 16, terzo comma,
LR 28 settembre 1990, n. 43
,
art. 83 della LR 30 aprile 1991, n. 13
, e
art. 25, sesto comma
, della presente legge)
L. 400.000.000
12 - IGIENE E SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
Capitolo 12001- 08 -
Saldo d' impegni di esercizi decorsi relativi al fondo regionale per i servizi socio - assistenziali e per il finanziamento dei progetti - obiettivo - quota risorse regionali (
artt. 46 e 20,
LR 25 gennaio 1988, n. 4
,
art. 104, LR 30 maggio 1989, n. 18
e
art. 19
della presente legge)
L. 30.000.000.000
Capitolo 12062- 01 -
(NI) - 1.1.1.5.7.2.08.08. (03.06) 06 - Contributo alla Unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari per la ristrutturazione dei locali del CMAS e del centro di riferimento AIDS (
art. 18
della presente legge)
L. 1.500.000.000
Capitolo 12133- 02 -
Somma da attribuire alle USL della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (
art. 1, LR 28 settembre 1990, n. 43
,
art. 65 della LR 30 aprile 1991, n. 13
, e
artt. 15
e
16
e
17
della presente legge)
L. 2.150.000.000
ARTICOLO 29 Urgenza 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 24 dicembre 1991Cabras