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LEGGE REGIONALE  n° 33 del 30 agosto 1991
Integrazioni e modifiche dell' articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4 , relativo al fondo lavorazione carni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 35 del 7 settembre 1991

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO
    1.  Le disponibilità del fondo di cui all' articolo 9 delle lagge regionale 20 marzo 1989, n. 11 , possono essere utilizzate anche per le seguenti finalità :
    • a)concessione di un contributo di lire 5.000.000.000 a favor della Nuova Valriso SpA per i cosati sociali di macellazione ed i maggiori oneri sopportati in applicazione della normativa CEE nella seconda metà dell' anno 1989 e nell' anno 1990;
    • b) concessione di un contributi di lire 2.000.000.000 a favore della Cooperativa Carni Chilivani, di cui lire 835.000.000 per i costi sociali di macellazione e lire 1.165.000.000 per l' incremento del fondo di dotazione istituito dall' articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4 .
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 30 agosto 1991 Floris

Note di vigenza

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