ARTICOLO UNICO1.
Le disponibilità del fondo di cui all'
articolo 9 delle lagge regionale 20 marzo 1989, n. 11
, possono essere utilizzate anche per le seguenti finalità :
- a)concessione di un contributo di lire 5.000.000.000 a favor della Nuova Valriso SpA per i cosati sociali di macellazione ed i maggiori oneri sopportati in applicazione della normativa CEE nella seconda metà dell' anno 1989 e nell' anno 1990;
- b)
concessione di un contributi di lire 2.000.000.000 a favore della Cooperativa Carni Chilivani, di cui lire 835.000.000 per i costi sociali di macellazione e lire 1.165.000.000 per l' incremento del fondo di dotazione istituito dall'
articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4
.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 30 agosto 1991 Floris