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LEGGE REGIONALE n° 36 del 7 agosto 1990
Disposizioni relative al personale dell' Amministazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1990.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 32 del 11 agosto 1990

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse alla funzionalità della campagna antincendi 1990, in rapporto all' insufficienza del personale regionale impegnato per l' attuazione della campagna stessa, l' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 1990, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso, e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale appartenente al ruolo unico regionale che sia stato assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 , e dell' articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 .

    2.  Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali, nonchè , limitatamente ad un numero di 30 unità complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale, prescindendosi dalla qualifica rivestita.

    3.  I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nei commi medesimi che sia effettivamente impegnato per l' attuazione della campagna antincendi.
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3
    1.  Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge determinate in lire 700.000.000 e gravano sui capitoli 02016 e 02050 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1990.

ARTICOLO 4
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 7 agosto 1990 Floris

Note di vigenza

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