ARTICOLO 1 1.
L'
articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 9
, è sostituito dal seguente:
«
<<Allo scopo di migliorare l' assistenza sanitaria l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità Sanitarie Locali ed alle altre istituzioni pubbliche operanti in materia di assistenza sanitaria, nell' ambito della programmazione sanitaria regionale, per l' impianto di nuovi centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti>>
»
.
ARTICOLO 2 1.
Il
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 9
, è sostituito dal seguente:
«<<I benefici previsti dalla presente legge sono concessi su domanda presentata all' Assessorato regionale all' igiene e sanità corredata - nel caso in cui si richieda un contributo - dal progetto che si intende attuare e dal piano finanziario>> »
.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 novembre 1988 Melis