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LEGGE REGIONALE n° 43 del 14 novembre 1988
Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1987, n. 9 , contenente Integrazioni e modificazioni della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15 : <<Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l' assistenza sanitaria, ospedaliera ed ambulatoriale>>, già modificata con la legge regionale 18 maggio 1951, n. 8 >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 43 del 24 novembre 1988

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  L' articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 9 , è sostituito dal seguente: «

    <<Allo scopo di migliorare l' assistenza sanitaria l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità Sanitarie Locali ed alle altre istituzioni pubbliche operanti in materia di assistenza sanitaria, nell' ambito della programmazione sanitaria regionale, per l' impianto di nuovi centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti>> » .
ARTICOLO 2
    1.  Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 9 , è sostituito dal seguente: «<<I benefici previsti dalla presente legge sono concessi su domanda presentata all' Assessorato regionale all' igiene e sanità corredata - nel caso in cui si richieda un contributo - dal progetto che si intende attuare e dal piano finanziario>> » .
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 novembre 1988 Melis

Note di vigenza

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